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STATUTO DELLA FEDERAZIONE

 

Deliberazione della G.R. n. 3206 TR/ENL del 9/12/1997.

D.P.R. 616/77, art. 14 e art. 12 del codice civile. - Federazione Italiana Danza "Legazione regionale delle Marche" con sede a Recanati (MC) presso Teatro G. Persiani Vicolo del Teatro n. 1 - riconoscimento della personalità giuridica privata ed approvazione dello Statuto.

(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di riconoscere, ai sensi dell'art. 14 del DPR 24/7/1977 n. 616, alla Federazione Italiana Danza "Legazione Regionale delle Marche" con sede a Recanati (MC) presso Teatro G. Persiani Vicolo del Teatro n. 1, la personalità giuridica privata di cui all'art. 12 del codice civile;

- di approvare lo Statuto della predetta Legazione nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, come risulta dal verbale di assemblea straordinaria repertorio n. 26487, raccolta n. 4108 in data 26 maggio 1997 a rogito Notaio Dott. Roberto Morbidelli di Recanati (MC);

- di pubblicare il presente atto per estratto nel BUR Marche limitatamente allo Statuto della Legazione.

Allegato "A" al rep. 26.487/4.108

STATUTO

dell'Associazione Sportiva e Culturale

"FEDERAZIONE ITALIANA DANZA F.I.D."

Art. 1

E' costituita in Roma, via Monte Zebio n. 7, un'associazione sportiva e culturale denominata "FEDERAZIONE ITALIANA DANZA F.I.D.". Con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale potranno essere istituite sedi regionali e si potrà procedere alla nomina dell'eventuale responsabile di sede.

Art. 2

L'associazione è apolitica, senza scopi di lucro, con intendimenti puramente sportivi, educativi, formativi e culturali.

Art. 3

L'associazione ha per scopo: a) la pratica e la diffusione della danza quale libera alternativa alle altre discipline riconosciute dal CONI. Ha inoltre lo scopo di riunire Società di danza sportiva, Gruppi di danza sportiva ed Associazioni di danza sportiva con finalità di promozione sportiva, ricreativa, educativa, culturale ed artistica; b) la promozione e la diffusione delle attività sportive, sociali e culturali nei settori della danza, del teatro, della musica e di tutte le altre forme d'arte, sport e spettacolo, sia "dal vico" che riprodotte, sia a livello nazionale che internazionale; c) l'organizzazione di concorsi, rassegne, competizioni, corsi didattici, seminari di studio, convegni, stage, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili al raggiungimento degli scopi associativi; d) lo stabilire relazioni con enti pubblici e privati, associazioni sportive, culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con organizzazioni turistiche; e) lo sviluppo dei rapporti con le altre organizzazioni similari italiane ed estere su basi di reciprocità.

Art. 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai conferimenti effettuati sia in denaro che in natura dagli associati. Gli associati fondatori verseranno una quota associativa annua di lire 500.000 (cinquecentomila), o quanto stabilito nei rapporti di convenzione eventualmente costituiti con enti affini o con le associazioni aderenti. Per gli associati aderenti, l'importo della quota associativa sarà deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 5

Saranno ammessi a far parte dell'Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo Nazionale tutte le associazioni, i centri e le scuole di danza nonché i cittadini italiani e stranieri, di ambo i sessi, senza limiti di età i quali intendano perseguire gli scopi dell'Associazione e siano in regola con il pagamento della quota associativa. Le richieste di adesione vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 6

In considerazione dell'attività coordinatrice a livello nazionale ed internazionale che si propone la presente Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale è delegato ad elaborare ed a diffondere il Regolamento di Adesione alla Federazione Italiana Danza (F.I.D.) nel quale saranno indicati chiaramente tutti i requisiti necessari alle Associazioni culturali, alle scuole e ai Centri di Danza per diventare membri associati dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale, inoltre provvederà sulla base delle indicazioni dell'assemblea nazionale, ad istituire eventuali organi, uffici e rappresentanze periferiche dell'Associazione, sia a livello regionale che a livello provinciale, che eserciteranno dietro suo mandato e sotto il suo diretto controllo. Sono pertanto istituite le seguenti Legazioni Regionali:

1) Legazione Regionale del Piemonte - Val d'Aosta;

2) " della Lombardia;

3) " del Friuli - Venezia Giulia;

4) " del Veneto;

5) " della Liguria;

6) " della Toscana;

7) " dell'Emilia Romagna;

8) " delle Marche;

9) " dell'Umbria;

10) " dell'Abruzzo e Molise;

11) del Lazio;

12) " della Campania;

13) " della Puglia;

14) " della Basilicata;

15) " della Calabria;

16) " della Sicilia;

17) " della Sardegna;

Le Legazioni Regionali assumeranno la veste giuridica di Enti a base volontaria, costituiti per fini artistici, culturali, sportivi e sociali, senza scopo di lucro ed apolitici. Le Legazioni saranno autonome, in quanto libere di assumere tutte le iniziative atte al raggiungimento degli scopi associativi, limitatamente al loro ambito territoriale; in tale ambito esse ricoprono anche la funzione di rappresentanza della Federazione Italiana Danza F.I.D. nazionale. Esse potranno richiedere il riconoscimento giuridico. Sono organi delle Legazioni Regionali: a) l'Assemblea Regionale dei Soci; b) il Consiglio Direttivo Regionale; c) l'Ufficio Regionale di Segreteria; d) il Segretario Regionale; e) il Direttore Tecnico Regionale. L'Assemblea Regionale è costituita dai soci residenti nella regione di appartenenza. Il Consiglio Direttivo Regionale è organo di proposta e di controllo dell'operato dell'Ufficio di Segreteria Regionale; è composto di quattro membri eletti dall'Assemblea Regionale, che durano in carica quattro anni e che eleggono nel proprio seno il Presidente Regionale ed il Vice-Presidente. Dell'organo fanno parte, ma senza diritto di voto, anche i membri dell'Ufficio di Segreteria Regionale i quali, qualora esistano dubbi che le delibere si pongano in conflitto con le direttive nazionali, possono esercitare il temporaneo diritto di veto. Sulla questione sarà chiamato a giudicare il Segretario Generale Nazionale, che agirà quale arbitro inappellabile. L'Ufficio di Segreteria Regionale è l'Organo esecutivo della Legazione ed è composto da: a) il Segretario Regionale; b) il Direttore Tecnico Regionale; entrambi di nomina diretta del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Segretario Regionale è il legale rappresentante della Legazione Regionale, ed esercita la funzione di responsabile dell'esecutivo e di rappresentante dell'Associazione Nazionale. Il Direttore Tecnico Regionale è il responsabile tecnico della Legazione; a lui sono delegate oltre alle funzioni di proposta, il controllo tecnico e il giudizio sul valore artistico e pedagogico delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo Regionale. Può esercitare il diritto di veto temporaneo ed in tal caso la validità della delibera del Consiglio Direttivo Regionale è sospesa sino al conseguimento del parere del Segretario Generale Nazionale. Le cariche sociali delle Legazioni Regionali diverranno operative soltanto a seguito della ratifica espressa da parte del Consiglio Direttivo Nazionale o mediante "silenzio-assenso", che si verifica con il decorso del termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione delle nomine. Ulteriori prescrizioni sulle attribuzioni e le funzioni delle Legazioni Regionali potranno essere inserite nel Regolamento Federale dell'Associazione Nazionale, purché non in contrasto con quanto sopra stabilito.

Art. 7

Il socio dell'atto del tesseramento si assume tutte le responsabilità per i rischi relativi ed in ogni caso connessi all'attività sportiva in qualsiasi sede venga svolta, esonerando l'Associazione da ogni qualsiasi responsabilità per danni alla sua persona, cose proprie o altrui, che possano derivare dalla sua partecipazione a corsi, allenamenti, dimostrazioni e gare, rinunciando ad ogni e qualsiasi azione volta ad ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti nonché al relativo diritto che non siano gli eventuali risarcimenti riconosciuti dalla Società di Assicurazione alla quale tutti gli atleti hanno diritto.

Art. 8

L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dall'assemblea nazionale degli associati, composto da tre membri e che nominerà nel suo seno un Presidente, un Segretario Generale ed un Coordinatore Tecnico. Potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale con funzioni meramente consultive, tutti i Direttori Tecnici Nazionali nominati a norma dell'emanando regolamento di disciplina della Associazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale avrà i più ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale avrà funzioni meramente rappresentative e fungerà da portavoce verso i terzi delle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale. La firma e la rappresentanza dell'Associazione, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano invece unicamente al Segretario Generale che durerà in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni. Il Presidente ed il Coordinatore Tecnico dureranno in carica due anni, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

Art. 9

Organo consultivo dell'Associazione sarà la Direzione Tecnica Nazionale composta da tre a cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionaleche dureranno in carica un anno e saranno rieleggibili.

Art. 10

L'assemblea nazionale degli associati deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per consentire la più ampia partecipazione dei soci alla vita associativa; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo Nazionale ne ravvisi la necessità o quanto ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo. Le deliberazioni dell'assemblea saranno prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione sarà valida a maggioranza assoluta e qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 11

L'assemblea degli associati:

a) fissa il programma annuale di attività da sviluppare nella realtà territoriale ed ambientale in conformità agli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale;

b) definisce le principali iniziative sportive e culturali;

c) approva i bilanci presentati annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale;

d) elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 12 L'Associazione ha durata di anni 50 (cinquanta) dalla sua costituzione e potrà essere prorogata su semplice delibera dell'assemblea.

Art. 13

L'assemblea nazionale può attribuire, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, la qualifica di Presidente Onorario della Associazione ad una o più persone che in qualche modo si siano distinte per particolari benemerenze nell'azione svolta al conseguimento degli scopi dell'Associazione o comunque in altri sport. I Presidenti Onorari durano in carica un anno e sono rieleggibili. I Presidenti Onorari possono partecipare alle sedute dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Art. 14

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fà riferimento alle disposizioni contenute nell'emanando regolamento disciplinare, alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti.

In originale firmato:

CARLO ALBERTO CHERUBINI

MARINA MARFOGLIA

LUIGI TURI

MARIA LUISA BARBARIA

FRANCO ESTILL

ALINA BIANCHI

CARPENTI SPERANZA

FRANCO CASTAGNARI

ROBERTO MORBIDELLI