Il nostro sistema legislativo sulle creazioni intellettuali
mira a garantire il riconoscimento del diritto di brevetto
in particolare per le invenzioni industriali e i modelli di utilità
ed il diritto d’autore per le opere d’ingegno
letterarie ed artistiche.
Lo scopo finale di tale disciplina predisposta dal legislatore è
quello di tutelare il diritto del creatore allo sfruttamento
economico esclusivo della propria opera, fermo restando che tali
tipi di diritti sono riconducibili alla categoria dei diritti a
natura complessa, in quanto hanno sia contenuto morale che patrimoniale.
Esaminiamo nello specifico il diritto d’autore che costituisce
la base della disciplina giuridica accordata per la tutela del campo
della musica:
Come sancito dall’ art. 2575 c.c.
oggetto del diritto d’autore sono: “ le opere dell’ingegno
di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura,
alla musica, alle arti figurative, all’architettura,
al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma
d’espressione “, fermo restando che per il riconoscimento
del diritto in questione è necessario che esse siano dotate
di un carattere di originalità.
Come detto in precedenza il diritto d’autore ha contenuto
morale poiché include il diritto a rivendicare la paternità
dell’opera ad impedirne le modificazioni altrui, e a ritirare
in qualsiasi momento l’opera dal commercio.
Rilevante ovviamente è il contenuto patrimoniale
poiché l’autore ha diritto allo sfruttamento economico
esclusivo dell’opera con un limite temporale portato
a 70 anni dalla morte dell’autore ferma restando la libera
trasferibilità del diritto in questione.
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