Una sentenza della Cassazione condanna un uomo a quattro anni di reclusione e al pagamento dei danni



GENOVA - Va incontro a una condanna per violenza sessuale chi pretende di non pagare un rapporto avuto con una prostituta, violando gli accordi presi con essa. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione, con interdizione perpetua dagli uffici attinenti la tutela e la curatela, nonchè, per 5 anni, dai pubblici uffici, inflitta dalla Corte d’appello di Genova ad un uomo per violenza sessuale e violenza privata, condannato anche a risarcire i danni alla vittima con una provvisionale di duemila euro. L’imputato non aveva pagato una prostituta e quindi era finito sotto processo: nel suo ricorso a Palazzaccio, aveva lamentato il fatto che i giudici del merito avevano ricondotto tutto «al giudizio di assluta attendibilità della teste, parte offesa e di credibilità di quanto da essa dichiarato in merito allo stato di soggezione che avrebbe causato nella donna una supina accettazione delle iniziative sessuali del prevenuto».

La Suprema Corte (terza sezione penale, sentenza n.8286), ha rigettato il ricorso: «la vicenda non può inquadrarsi - spiegano gli "ermellini" - in quella fattispecie particolare nella quale la donna risulta consenziente all’inizio del rapporto sessuale, per poi, manifestare il proprio dissenso a continuarlo», visto che, nel caso in esame, la vittima aveva già manifestato all’imputato «di essere solo in attesa del pagamento del dovuto, per l’attività dalla stessa prestata, come ab origine concordato tra le parti».

Correttamente, scrive la Cassazione, i giudici di merito hanno ritenuto che «non sussiste dubbio» che l’imputato avesse «piena coscienza e consapevolezza» del «sopruso che stava consumando in danno della donna: il comportamento di costui - si legge nella sentenza - ne costituisce prova, in occasione della richiesta al portiere dell’albergo di distruggere le schede di permanenza nell’hotel» dove, evidentemente, era avvenuto l’incontro. Ciò, osserva la Supprema Corte, evidenzia «il desiderio dell’imputato di non lasciare traccia della permanenza, circostanza spiegabile solo con lo scopo di precostituirsi la possibilità di una futura negazione, che non avrebbe avuto senso se colà si fossero consumati rapporti consensuali e non imposti».

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